di Lucia Giulivi
La sentenza in commento offre lo spunto per valutare i casi in cui è possibile chiedere la modifica di una misura interdittiva antimafia.
Nello specifico nel caso di specie il Consiglio di Stato si è pronunciato sugli indici dai quali poter modificare l’interdittiva antimafia a seguito di eventi successivi sopravvenuti e favorevoli all’ente destinatario della misura.
La misura infatti impedisce l’attività imprenditoriale andando a toccare un diritto costituzionale previsto all’art. 41 della nostra carta fondamentale e per tal ragione deve essere consentita solo nei casi in cui questa sia volta ad impedire danni alla sicurezza, alla libertà e dignità umana per il termine necessario ad impedire tali danni, senza prevedere misure oltremodo gravose per eccesso di scrupolo.
Gli elementi emersi nella pronuncia in commento conducono ad una valutazione svolta dalla Prefettura che, in caso di esito negativo, potrà adottare un atto meramente confermativo.
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