di Giovanna Galassi
Se il comune non ha adottato modelli di misurazione puntuale o non ritiene ancora opportuno avventurarsi nel passaggio alla TARIP, si resta nell’ambito della TARI. La determinazione della tariffa, allora, dovrà tenere conto anche dell’incidenza dei fabbisogni standard, elemento introdotto dalla legge di stabilità 2014, ma poi procrastinato, sotto il peso di comprensibili incertezze, all’anno 2018, considerato dal Ministero delle finanze un anno di transizione. Giunti al momento in cui ci si prepara a confrontarsi a pieno regime con tale novità, il Dipartimento delle Finanze ha predisposto linee guida. Ma non è tutto. Se di TARI si tratta, occorre anche ricordare i coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/99, recante il metodo normalizzato e l’epilogo della deroga concessa dalla legge. Terminata la deroga, i Comuni dovranno necessariamente adottare valori che si collocano all’interno di quelli minimi e massimi indicati dal Dpr. n. 158/1999.
Senza avventurarsi in una dissertazione fiscale che esula dalla nostra competenza, si forniscono al lettore semplici indicazioni sulle problematiche.
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