di Claudia Annaloro
Il regolare svolgimento dell’attività di trasporto rifiuti necessita di un’apposita autorizzazione rilasciata dall’organo competente, ovverosia l’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Uno dei fondamentali requisiti per l’iscrizione all’Albo è la dimostrazione della c.d. idoneità tecnica, la quale si configura, nella specifica ipotesi delle imprese che effettuano trasporti, nella piena disponibilità di veicoli idonei al trasporto dei rifiuti. Ed invero, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, l’impresa è tenuta a comunicare l’elenco dei veicoli che la stessa intende utilizzare per lo svolgimento dell’attività di trasporto di rifiuti, inclusi, tra gli altri, i rimorchi e/o semirimorchi ovverosia quei veicoli privi di motore che necessitano di essere trainati mediante un veicolo che ne sia provvisto, ovverosia le c.d. motrici. Ebbene, con una recente sentenza, la Cassazione si pronuncia sulla particolare ipotesi in cui l’impresa effettui un trasporto di rifiuti mediante l’utilizzo di un rimorchio o semirimorchio non comunicato all’Albo, trainato tuttavia da una motrice regolarmente iscritta.
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