di Alessandro Kiniger
Il presente contributo si pone l’obiettivo di analizzare se, ed in che termini, tra le modifiche di una installazione sottoposta ad AIA – che fanno sorgere in capo al gestore l’obbligo di comunicazione all’Autorità competente ai sensi dell’art. 29-nonies – possano rientrare anche le modifiche delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo. Nel senso di far rientrare anche queste modifiche si pone una Circolare adottata dal Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della Provincia di Trento, sulla cui legittimità si è recentemente pronunciato il TRGA Trento, con sentenza n. 86 del 13 aprile 2018.
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