di Giovanna Galassi
La legge europea 2017 ha scritto il comma 1-bis dell’art. 237-nonies del D.Lgs. n. 152/06, che ha introdotto valori limite di emissione più restrittivi, per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio, per uniformare il diritto interno alla normativa europea, recependo il disposto della direttiva 2010/75/UE. Tuttavia, il testo normativo interno non è preciso come quello europeo nell’individuare il campo di applicazione della norma e nel settore si è disorientati. Si dovrebbe conoscere il diritto europeo per capire come stanno le cose. Il Legislatore nazionale ha detto qualcosa in meno rispetto a quello europeo, tanto che la misura restrittiva è sembrata applicabile a qualunque modifica delle condizioni di esercizio. Il Ministero dell’Ambiente nega che la misura si applichi indistintamente, ma solo agli impianti per i quali l’autorità competente ha previsto l’applicazione di prescrizioni gestionali diverse da quelle riportate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 237-octies, nonché, per quanto riguarda la temperatura, al comma 11 dell’articolo 237-octies.
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