di Giulia Todini
La Corte di Cassazione con una recente pronuncia è tornata a delineare gli ambiti di configurabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256 co. 2 del D. Lgs. n. 152/2006 in relazione alla qualifica del soggetto attivo del reato
Ed invero, la possibilità di imputazione di tale reato relativamente ad aziende che commercialmente gestiscono rifiuti e non risultano titolari delle prescritte all’autorizzazioni è piuttosto chiara.
Tuttavia, con la pronuncia in commento i giudici hanno definitivamente esteso l’applicabilità della fattispecie di reato ai titolari di imprese (ovvero responsabili di enti) a prescindere dalla natura dell’attività commerciale esercitata.
Nel presente contributo, pertanto, si procederà alla disamina del reato ex art. 256, co. 2 del D. Lgs. n. 152/2006 alla luce della suddetta pronuncia al fine di comprendere la reale portata di una fattispecie che, così delineata, trova ampi margini di applicazione.
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