di Greta Catini
Il pastazzo di agrumi è l’insieme dei materiali di scarto derivanti dalla lavorazione degli agrumi (composto principalmente da buccia, polpa e semi degli stessi) che molto spesso è stato utilizzato come fertilizzante in agricoltura o come alimento zootecnico.
Ma quando tale materiale di scarto, può essere riutilizzato e quindi considerato sottoprodotto? Quando, invece, deve essere classificato come rifiuto?
Sulla questione è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione in relazione al ricorso presentato da una Società produttrice di succhi di frutta condannata ai sensi dell’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, per il reato presupposto di cui all’art. 260, comma 1 del TUA (oggi 452-quaterdecies c.p.) ascritto agli amministratori e ai dipendenti della società, per aver gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti di “pastazzo” di agrumi, smaltendolo in discariche abusive e in altri luoghi non autorizzati.
Sentenza di cui verranno disaminati gli aspetti salienti in materia di normativa ambientale e responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/2001.
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