Mediante la circolare del 7 settembre 2022, n. 99 l’INPS ha fornito indicazioni in merito all’interpretazione corretta dell’art. 1, comma 119, della legge di Bilancio 2022 (legge del 30 dicembre 2021, n. 234), la quale ha previsto “un esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in crisi nei sei mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle suddette imprese”.
L’esonero ha una durata di 36 mesi ed è valevole per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato e per i trasferimenti di lavoratori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Esso comporta uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, con il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
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