L'ANAC con delibera n. 412 del 6 settembre 2022, si è espressa in merito alla possibilità di prorogare i contratti pubblici, affermando che tale possibilità deve essere eccezionale e temporanea.
L'Autorità ha affermato che lo strumento della “proroga tecnica” deve avere carattere eccezionale e di temporaneità, costituendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro
È stato, pertanto, ribadito come in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto non via alcuno spazio contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, deve effettuare una nuova gara pubblica.
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