di Greta Catini
Nella disciplina dei rifiuti domina il principio della corresponsabilità, in forza del quale ogni soggetto coinvolto nella filiera del rifiuto risponde, oltre che della propria attività, anche degli eventuali illeciti commessi dai soggetti che precedono o seguono il proprio intervento e che siano riscontrabili con la diligenza professionale richiesta dall’attività svolta. La corresponsabilità si estende a tutti i soggetti coinvolti nella filiera del rifiuto e, quindi, nella gestione dello stesso. Ma l’astrattezza del dato normativo legittima qualche perplessità: tra di loro vi è anche l’intermediario senza detenzione? Costui è un gestore nella filiera del rifiuto? E, nel caso lo fosse, si ritiene che questo debba anche accertarsi della validità delle autorizzazioni possedute dai soggetti coinvolti nella filiera dal medesimo organizzata, ivi compresa la verifica della Autorizzazione Unica Ambientale e della sussistenza delle relative garanzie finanziarie?
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