di Niky Sebastiani
Come noto agli operatori del settore, la normativa relativa al trasporto transfrontaliero dei rifiuti è piuttosto complicata ed articolata. Tuttavia, nell’ambito di tale disciplina, una particolare difficoltà interpretativa si manifesta (in quanto ipotesi non disciplinata) qualora l’autorità di transito ritenga – diversamente dalle autorità di spedizione e di destinazione – che il materiale oggetto della spedizione debba essere qualificato come rifiuto. In tale ipotesi, infatti, vi sono due autorità (quella di spedizione e quella di destinazione) che considerano il materiale spedito non soggetto al Regolamento UE 1013/20061 – in quanto qualificato, secondo le relative disposizioni legislative, come End of Waste - mentre l’autorità di transito richiede che il medesimo – in quanto identificato come rifiuto – debba essere accompagnato dall’Allegato VII del citato Regolamento. Pertanto, con il presente contributo si cercherà di fare chiarezza sulla questione.
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