Il riparto della responsabilità tra recuperatore e intermediario in ordine alle condizioni dell’End of Waste

FOCUS


di Niky Sebastiani

Non sempre è agevole individuare con certezza quando un rifiuto – all’esito di un trattamento di recupero – sia effettivamente qualificabile come un End of Waste. Tale circostanza ha delle importanti conseguenze in ordine alle responsabilità incombenti, rispettivamente, sul recuperatore (del rifiuto) e sull’intermediario senza detenzione in ordine alla effettiva sussistenza delle condizioni, appunto, dell’End of Waste. Ed infatti, nella fattispecie ipotizzata nel presente approfondimento, un operatore procede ad intermediare carta da macero prodotta in Italia da diversi recuperatori – i quali, al termine dei loro processi, la qualificano come End of Waste – organizzando anche il relativo trasporto, a diverse cartiere ubicate oltre il territorio nazionale (destinatario finale) le quali, a loro volta, la impiegano direttamente nelle proprie produzioni. Dopo aver chiarito – in termini generali ed astratti – il riparto della responsabilità tra recuperatore e intermediario senza detenzione,  il presente approfondimento indicherà se – in concreto – nella filiera ipotizzata possano emergere responsabilità in capo all’intermediario nell’ipotesi in cui il materiale non presenti i requisiti dell’End of Waste.


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