Le metamorfosi della valenza dell’iscrizione all’Albo nell’affidamento di contratti pubblici. Il caso della bonifica

AGGIORNAMENTI


di Lucia Giulivi

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel Comunicato del 28 agosto 2017 ha compiuto un importante cambio di direzione in merito alla valenza del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. In detta nota l’autorità prende le mosse da una recente pronuncia giurisprudenziale e precisamente dalla sentenza n. 1825 del Consiglio di Stato, Sezione V del 19 aprile 2017 per includere il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nel novero dei requisiti speciali di idoneità professionale e, in quanto tale, rientrante tra i requisiti per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici e non di esecuzione degli stessi affidamenti. Tale cambio di veduta risulta ancor più rilevante se si considerano le precedenti sentenze dell’ANAC pronunciatesi tutte in senso diametralmente opposto. Risulta chiaro che il rapporto di amore tra la Giurisprudenza e l’ANAC continua a discapito della certezza del diritto.


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