Pubblicato il nuovo D.P.R. sulle Terre e rocce da scavo: efficace restyling normativo o posticcia chirurgia estetica?

AGGIORNAMENTI


di Daniele Carissimi

Con la pubblicazione intervenuta lo scorso mese di agosto, viene modificata tutta la normativa sulle Terre e Rocce da scavo con la contestuale abrogazione della precedente. L’ambito di applicazione della materia continua comunque a non poter prescindere dall’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 per la riutilizzazione delle terre nello stesso sito in cui sono state scavate. Vengono riportate anche le regole delle terre da scavo prodotte nei siti di bonifica. Il nuovo quadro definitorio razionalizza alcuni dubbi interpretativi nel solco già tracciato dei precedenti provvedimenti fornendo nuovi spunti di riflessione. La struttura della norma conferma l’impostazione delle terre e rocce come sottoprodotto spingendo a favore del riutilizzo di tali materiali nonostante i rischi sanzionatori sembrano dietro l’angolo. L’articolo attraversa le novità soffermandosi sui punti nevralgici rappresentati dalla caratterizzazione, dalla normale pratica industriale e dai nuovi procedimenti autorizzatori commentando con l’ausilio delle giurisprudenza i confini della materia. L’art. 23 estende i confini del deposito temporaneo dei rifiuti costituiti da terre e rocce a volumi fino a 4.000 mc.


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