di Giulia Ursino
Essere “un’esclusione” significa rientrare tra quelle particolari sostanze/materie che – per espressa previsione normativa - non risultano soggette alle regole previste in tema di gestione dei rifiuti.
La loro elencazione è tassativa e la si può trovare sia a livello di normazione europea, nella così detta direttiva rifiuti (2008/98/CE), che nel nostro sistema giuridico nazionale, all’interno del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).
Spesso accade, tuttavia, che all’introduzione di una nuova esclusione, a livello europeo, non corrisponda una altrettanto rapida inclusione all’interno del nostro ordinamento. Così come è avvenuto per le materie prime per i mangimi.
Queste ultime, infatti – al ricorrere di determinate condizioni - non sono rifiuti per l’Europa, lo sono invece (ancora) per l’Italia, almeno fino al decreto di recepimento della direttiva comunitaria (atteso entro luglio 2020).
Importante risulta dunque capire come comportarsi, nell’attesa di detto recepimento, e come comportarsi in futuro, nel momento in cui anche in Italia sarà possibile considerare i mangimi “esclusi”.
Questo perché, l’inserimento all’interno di una esclusione, non significa assenza di normazione, ma – molto più spesso – applicazione di regole differenti, che è bene conoscere e comprendere.
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