Rifiuti generati da operazioni di recupero: “no” del MASE al deposito temporaneo

Deposito temporaneo

Ai rifiuti esitanti da un’operazione di recupero non sembra possibile applicare l’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta, in quanto gli stessi risultano già sottoposti ad un trattamento – operazione soggetta ad autorizzazione – e per i quali sono state già avviate le attività di gestione dei rifiuti.

Lo sostiene il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rispondendo ad un interpello ex art. 3-septies TUA, promosso dalla Regione Lazio.

Nello specifico, il quesito presentato al Dicastero afferiva proprio alla possibilità per gli impianti intermedi cc.dd. TM e/o TMB, che producono rifiuti di cui al codice EER 191210 (CSS), esitanti dall’attività di trattamento di rifiuti urbani non differenziati (EER 200301), di gestirli in uscita secondo i limiti e le condizioni del deposito temporaneo.


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