Ai rifiuti esitanti da un’operazione di recupero non sembra possibile applicare l’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta, in quanto gli stessi risultano già sottoposti ad un trattamento – operazione soggetta ad autorizzazione – e per i quali sono state già avviate le attività di gestione dei rifiuti.
Lo sostiene il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rispondendo ad un interpello ex art. 3-septies TUA, promosso dalla Regione Lazio.
Nello specifico, il quesito presentato al Dicastero afferiva proprio alla possibilità per gli impianti intermedi cc.dd. TM e/o TMB, che producono rifiuti di cui al codice EER 191210 (CSS), esitanti dall’attività di trattamento di rifiuti urbani non differenziati (EER 200301), di gestirli in uscita secondo i limiti e le condizioni del deposito temporaneo.
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