È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (9 ottobre 2023) la L. 137/2023, di conversione – con modificazioni – del D.L. 105/2023, relativo, tra l’altro, alle disposizioni urgenti in materia di processo penale e di contrasto agli incendi boschivi.
Tra i diversi interventi apportati, si interviene anche sulla Parte IV del Testo Unico ambientale, sostituendo integralmente il primo comma dell’art. 255, che sanziona chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee. La formulazione vigente, quindi, sanziona le suddette condotte con “l’ammenda da mille euro a diecimila euro” (aumentata fino al doppio in caso di rifiuti pericolosi), in luogo dell’ormai precedente sanzione amministrativa.
Con ciò a dire, che si supera il dualismo sanzione amministrativa-penale precedentemente prevista dagli artt. 255 e 256 TUA, fondato sull’identità del soggetto che abbandonava i rifiuti.
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