Comunicazione attuazione AIA, quando non occorre!

Autorizzazioni

L’art. 29-decies TUA impone al gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’AIA, di darne comunicazione all’autorità competente. Tuttavia, non è pacifico se detta disposizione debba applicarsi anche nelle ipotesi di modifiche dell’autorizzazione.

Il Ministero, rispondendo ad un interpello della Provincia di Pavia, sostiene che la comunicazione è doverosa non solo in caso di primo rilascio AIA, ma anche nel caso di successivo aggiornamento, riesame o modifica del provvedimento, che definisce nuove o mutate condizioni, e in particolare richieda l’attuazione di adempimenti non già previsti.

Nel caso in cui il nuovo provvedimento di riesame non preveda alcuna modifica delle condizioni autorizzative, e in particolare non richiede l’attuazione di nulla di diverso da quanto già attuato o in corso di attuazione in ottemperanza della previgente autorizzazione, individuare con certezza la data dalla quale si applica il nuovo regime autorizzativo è del tutto ultroneo e il citato obbligo di comunicazione può ritenersi già assolto.


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