Con parere del 7 settembre 2023 l’AGCM si è nuovamente espressa sulla corretta interpretazione della normativa TARI, censurando ogni interpretazione tale da condurre a un ingiustificato ampliamento della privativa in favore del gestore del servizio pubblico di igiene urbana.
Questo sarebbe infatti l’effetto dell’interpretazione proposta dal consiglio di bacino Venezia ambiente secondo cui la normativa andrebbe applicata nel senso che: (i) alle UND che fuoriescono dal servizio pubblico per la totalità dei rifiuti differenziati da esse prodotti ed avviati a recupero si applicherebbe la totale esenzione dalla quota variabile della TARI ex articolo 238, comma 10 (ii) invece, alle UND che decidano di avviare solo parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio si applicherebbe la riduzione della quota variabile della TARI prevista dall’articolo 1, comma 649, della legge n. 147/2013 e solo per l'ipotesi di avvio a riciclo (e non di avvio a recupero).
Secondo l’AGCM tale interpretazione non corrisponde al dato letterale della norma ma, soprattutto, non appare coerente con il profilo teleologico, posto che la ratio della riforma (D.lgs. n. 116/2020) sarebbe quello di ampliare lo spettro delle operazioni di gestione dei rifiuti che giustificano una riduzione della TARI, che non si basi esclusivamente sul “riciclo” tenendo altresì conto del concetto di “recupero”.
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