La Corte di Giustizia, con la sentenza 7 settembre 2023, C-197/22, constata che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù:
- del combinato disposto dell’art. 4, par. 1, e dell’allegato I, parte B, della direttiva 98/93, non avendo adottato misure volte ad assicurare il rispetto dei valori parametrici indicati in detto allegato, per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico e fluoruro nelle acque di determinati Comuni della Regione Lazio;
- dell’art. 8, par- 2, della direttiva 98/93, non avendo provveduto affinché fossero adottati quanto prima i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano.
La Corte, tra l’altro, sottolinea che il ripristino della qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere inteso come un obbligo di risultato, che impone agli Stati membri di fare in modo che venga ottenuta la conformità ai valori parametrici fissati dal diritto nazionale ad un livello almeno altrettanto rigoroso di quello richiesto a livello sovranazionale.
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