Il 13 giugno 2023 è stato pubblicato in G. U. il Decreto-legge 69/2023, relativo alle disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europee e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
L’art. 10 del recente decreto dispone che, fermo restando quanto previsto dall’art. 182, comma 6-bis, TUA e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per determinati motivi, nelle zone di cui al D.Lgs. 155/2010, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero e annuali, di qualità dell’aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10, le pratiche ambientali disciplinate nel Testo Unico ambientale sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.
La medesima disposizione, poi, al quarto comma, prevede una sanziona amministrativa in caso di violazione da 300 a 3000 euro.
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