Il MASE, con la risposta all’interpello n. 70069 del 3 maggio 2023, interviene sull’annoso tema del luogo di conservazione del registro di carico e scarico.
Il Ministero interpellato chiarisce che non è sufficiente che il registro di c/s sia istituito, occorrendo che lo stesso sia conservato nei luoghi normativamente previsti. Invero, la ratio consiste nel consentire agli organi preposti al controllo di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate.
Il Dicastero, poi, sostiene che nelle ipotesi di conservazione del registro di c/s in luoghi diversi da quelli indicati dal Legislatore, si applicano le sanzioni di cui all’art. 258, comma 2, TUA, in quanto quest’ultimo non si limita a sanzionare la totale omissione del registro, bensì si estende anche ai casi in cui detto documento risulti tenuto in modo incompleto ovvero in modo non conforme alla normativa vigente.
ACCEDI PER LEGGERE