Criteri ambientali minimi nell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Un possibile ostacolo alla libera concorrenza nelle procedure di evidenza pubblica

GESTIONE


di Letizia Zavatti



Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 785 del 28 agosto 2019, si è pronunciato sulla funzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) all’interno delle procedure di evidenza pubblica.
Il particolare, il Tar Lombardia è stato chiamato a pronunciarsi sulla circostanza per cui un candidato si vedeva pregiudicato in negativo per non aver potuto dimostrare in gara le carte di circolazione relative ai veicoli ecologici richiesti per l’esecuzione del servizio e dallo stesso indicati nell’offerta. Ciò in quanto tali mezzi non erano ancora stati acquistati e immatricolati.
La richiesta in un bando di gara della dimostrazione dell’intera dotazione strumentale necessaria per l’esecuzione del servizio già al momento della partecipazione, costituisca una netta violazione del principio di proporzionalità.
Tale disponibilità dovrebbe poter essere verificata anche in seguito all’aggiudicazione onde consentire ai candidati di sostenere e recuperare i costi dell’investimento di fronte alla certezza dell’aggiudicazione del servizio e al fine di garantire la massima applicazione dei CAM.


LEGGI DI PIU'