di Giulia Todini
Con il presente contributo si intende formulare delle osservazioni a margine della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I del 1 agosto 2017 n. 257. Con la sentenza in questione i giudici del tribunale amministrativo hanno ritenuto infondato il ricorso del proprietario di una discarica autorizzata precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003 e ancora attiva al momento dell’introduzione della disciplina – ovvero priva dell’atto di chiusura – affermando che sussistevano in capo al proprietario/gestore della discarica tutti gli obblighi disposti dal legislatore con il menzionato decreto comprese le garanzie fideiussorie sia per la fase di gestione sia per la fase successiva. Tali garanzie, infatti, non possono reputarsi gravose anche se la discarica non riceva più conferimento di rifiuti, in quanto ai sensi dell’art. 14, 5° co. del D.Lgs n. 36/2003 sono previste delle riduzioni percentuali dell’ammontare della garanzia.
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