I fanghi esitati dal trattamento di potabilizzazione delle acque sono sottoprodotti? Una particolare ipotesi applicativa

GESTIONE


di Niky Sebastiani

La concreta possibilità di qualificare una determinata sostanza come sottoprodotto – piuttosto che come rifiuto – rappresenta uno dei temi di maggiore interesse nell’ambito della normativa ambientale. Sono, infatti, molteplici ed evidenti i benefici che il produttore  di tale sostanza può ottenere da siffatta qualifica. Tra i soggetti interessati alla possibilità di poter qualificare i residui delle proprie attività come sottoprodotti – anziché come rifiuti  – vi sono anche i gestori dei Servizi Idrici Integrati. Invero, nell’ambito delle loro attività, tali soggetti si occupano anche  dei trattamenti di potabilizzazione delle acque, dai quali esitano consistenti quantitativi di fanghi che sono generalmente qualificati come rifiuti  [i cd. “fanghi prodotti dalla potabilizzazione […] delle acquee”  di cui all’art. 184 co. 3 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 (nel proseguo TUA]. Ciò posto, il presente contributo si propone di verificare la ricorrenza delle condizioni del sottoprodotto in relazione ai fanghi (di processo e di lavaggio) esitati da un impianto di potabilizzazione delle acque caratterizzato da specifiche particolarità tecniche.


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