di Giulia Ursino
La pronuncia in esame (T.A.R. Piemonte 17 gennaio 2018 n. 94) è l’occasione per tornare sul delicato tema dei rapporti tra subappalto necessario e avvalimento, in relazione al requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. I due istituti, invero, noti al Codice dei Contratti Pubblici e variamente interpretati dagli operatori del settore, si connotano per importanti profili di somiglianza, tanto che da alcuni autori il subappalto necessario è definito come una sorta di avvalimento sostanziale. Il confine labile tra i due, trova altresì conferma nelle Linee Guida del Ministro dei Trasporti – relative alla compilazione del Documento di gara unico europeo - dalle quali emerge una sostanziale equiparazione tra le due fattispecie. In questa confusione di istituti la sentenza in commento si pone all’interprete quale faro guida, atto a trovare il bandolo dell’intricata matassa: al contempo sancendo la possibilità di ricorrere all’istituto del subappalto necessario, per il mancato possesso dell’iscrizione all’ANGA, e tuttavia negando tale possibilità in relazione all’analogo istituto dell’avvalimento.
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