Il MASE risponde a interpello su bonifica semplificata ex art. 249, d.lgs. 152/2006

Bonifiche

Il MASE, con risposta all’interpello n. 197666 del 30 ottobre 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della procedura di bonifica semplificata ai sensi dell’art. 249, d.lgs. 152/2006.

Nello specifico, al MASE veniva richiesto dal Comune di Milano di chiarire la soglia dimensionale dei “siti di ridotte dimensioni” di cui all’Allegato IV alla Parte quarta del TUA recante “Criteri Generali per l’applicazione di procedure semplificate”, richiamato direttamente dall’art. 249.

Non era infatti chiaro se per tali siti vigesse il limite dei 1000 metri quadri espressamente richiamato dall’Allegato per gli eventi accidentali ricadenti in aree circoscritte o il diverso limite di 5000 metri quadri introdotto dal Dm 31/2015 per i punti vendita di carburanti.

Il Ministero ha precisato che l’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 249 del D.lgs. 152/2006, stante anche la nozione unitaria di “aree contaminate di ridotte dimensioni” prevista dalla normativa primaria, porta a ritenere che il Legislatore abbia inteso indicare un dato numerico al fine di delimitare sia la superficie di siti di ridotte dimensioni che delle aree circoscritte interessate da eventi accidentali.

È stato quindi confermato che per entrambe le casistiche, la superficie interessata dal rischio o dall’evento accidentale non debba essere superiore a 1000 metri quadri.


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