Risposta del MASE su impianti fotovoltaici in zona agricola

Sostenibilità

Il MASE ha risposto all’interpello formulato dalla Città di Enna riguardante l’ipotesi in cui l’area sulla quale debba essere installato un impianto fotovoltaico ricada in zona agricola.

Il Ministero ha chiarito che laddove un impianto fotovoltaico ricada in una zona agricola, dal tenore della norma di cui all’art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/202 si evince che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, possono considerarsi idonee le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano.

Sono inoltre idonee tutte le aree indicate nella lettera c) quater del predetto articolo 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021 che abbiano entrambi i requisiti di non essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, e di non ricadere nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo.


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