PAUR e AUA: chiarimenti del MASE su procedura corretta

AUA

Il MASE, con risposta all’interpello n. 200792 del 4 novembre 2024 ha fornito alcune precisazioni sui rapporti che sussistono tra il PAUR ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006 e l’Autorizzazione Unica Ambientale.

In particolare, la Provincia di Trapani si interrogava sulla possibilità dirilasciare l’AUA direttamente con il PAUR a seguito dell’acquisizione, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis, comma 7, d.lgs. 152/06, della decisione della Provincia in merito all’adozione dell’AUA, senza alcun passaggio dal SUAP.

Il Ministero ha però chiarito che l’art. 1, comma 2, del DPR 59/2013 esclude espressamente che l’AUA possa trovare applicazione nei casi in cui un’opera debba essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale regionale.

In tali casi, pertanto, l’impresa interessata non deve attivare l’AUA ma direttamente il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), il quale risulta comprensivo della Via e di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.


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