Il principio generale della suddivisione in lotti va adattato alle peculiarità del caso di specie ed è, pertanto, suscettibile di deroghe in presenza di giustificati motivi, da indicare nelle lex specialis, in considerazione della necessità di non comprimere eccessivamente la discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara.
Lo ribadisce l’ANAC, con la delibera n. 123 del 13 marzo 2024, espressasi sull’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi accessori.
Nel caso di specie, l’Autorità considera che la determina di indizione della gara recava la motivazione relativa alla mancata suddivisione dell’affidamento in lotti, nonché che il requisito di capacità tecnica e professionale non appariva manifestamente irragionevole o illogico, avuto riguardo alle caratteristiche del servizio da affidare.
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