Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 43443 del 6 marzo 2024, si esprime sulla possibilità di rimettere in carico come R13 un rifiuto derivante da un’operazione di recupero R12 (con un codice di cui al capitolo 19), invece di collocarlo in deposito temporaneo.
Il Dicastero sostiene che la possibilità di attribuire il codice R12 ad un’operazione di recupero è preliminarmente subordinata alla “mancanza di un altro codice R appropriato”, rappresentando lo stesso un codice residuale, e dipende dalla successiva destinazione dei rifiuti a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, escludendo di fatto la messa in riserva di rifiuti in R13.
Inoltre, chiarisce che è compito delle Autorità competenti valutare il rispetto delle suddette condizioni, così da identificare correttamente le operazioni di recupero da autorizzare.
ACCEDI PER LEGGERE