EoW carta: in presenza di un’operazione di recupero appropriata non si può ricorrere all’R12

End of waste

Il MASE, rispondendo ad un interpello formulatogli, si esprime sulla possibilità di autorizzare un impianto all’esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12, secondo i criteri specifici dell’end of waste di cui al DM 118/2020, e l’altra a recupero R3 di materia prima seconda di carta e cartone secondo il DM 5 febbraio 1998.

Al riguardo, il Dicastero sottolinea che l’attività R12 risulta utilizzabile solo nelle ipotesi in cui non sia possibile individuare un’operazione di recupero appropriata.

Altresì, sostiene che l’adozione di criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, come nel caso in esame ad opera del DM 188/2020, farebbe decadere la possibilità di ricorrere al decreto del ’98 (ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, TUA).


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