Gli impianti di depurazione, privi di autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del TUA, ma esclusivamente autorizzati ai sensi dell’art. 124 TUA, nonché, eventualmente, ai sensi dell’art. 269 TUA, possono ricevere fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c), TUA, qualora essi non siano qualificati come rifiuti. Limitatamente a tale fattispecie, condizione necessaria (ma non sufficiente) al fine dell’esclusione della sussistenza di tale qualifica è che i fanghi non abbiano ricevuto un trattamento depurativo completo.
È quanto conclude il MASE, nella risposta (n. 65777 dell’8 aprile 2024) ad un interpello formulatogli, che in ordine alla natura di rifiuto dei suddetti fanghi, ritiene che i requisiti di cui all’art. 183, comma 1, lett. a), TUA non possono sussistere prima del completamento del trattamento di depurazione.
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