Modifiche al reato di trasferimento fraudolento di valori

Modelli 231 e SGI

Il D.L. 19/2024 ha modificato il reato di cui all’art. 512-bis c.p., recentemente inserito nel catalogo dei reati presupposto all’art. 25-octies.

Il suddetto articolo prevede la reclusione da due a sei anni per chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere la legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli art. 648, 648-bis e ter.

Il Decreto ha inserito il seguente comma, estendendo così l’ambito applicativo della fattispecie: “la stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di escludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”.


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