Apparecchio di controllo su veicoli per il trasporto dei rifiuti domestici: provare l'esenzione in sede di revisione

TRASPORTO

Il Ministero dei Trasporti, con il DM 20 giugno 2007, ha introdotto nella normativa nazionale alcune ipotesi di esenzione di cui all'art. 13, par. 1), reg. 561/2006/CE, in ordine al rispetto dei tempi di guida, di riposo e delle interruzioni. Il medesimo regolamento, poi, all'art. 2, dispensava i medesimi veicoli dall'obbligo di dotazione e di uso dell'apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada.

Tra i suddetti veicoli rientrano anche quelli impiegati nell'ambito della raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio.

Al riguardo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una recente nota del 16 maggio 2024, n. 12976, chiarisce che per i veicoli esenti perché impiegati permanentemente per la raccolta dei rifiuti, in sede di revisione annuale del veicolo, deve essere necessariamente esibita la documentazione in grado di attestare l'esercizio continuativo dell'attività oggetto di esenzione, così da giustificare la mancata installazione.


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