La Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del MASE, con la risposta all’interpello n. 110134 del 14 giugno 2024, si esprime sulla classificazione e successiva gestione dei rifiuti di origine vegetale galleggianti nelle acque lacustri.
In ordine ai materiali di origine vegetale galleggianti nelle acque di mari, laghi e fiumi, derivanti da eventi meteorici o atmosferici, la loro qualificazione come rifiuto dipende dalla destinazione che si intenderà dare agli stessi.
In altri termini, nelle ipotesi in cui il detentore abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene, gli stessi assumeranno la qualifica di rifiuto, ai seni dell’art. 183, comma 1, lett. a), TUA.
Ciò posto, tali rifiuti possono essere ricondotti tra quelli “volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune”; quindi, tra i rifiuti urbani.
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