L’ANGA, con la delibera n. 4 del 26 luglio 2023 (in vigore dal 5 settembre), interviene sul tema delle dispense delle verifiche di idoneità del responsabile tecnico, quindi sul quinto comma dell’art. 2 della delibera n. 6 del 2017.
Nello specifico, l’Albo ha considerato che nell’applicazione del computo del periodo di esperienza necessario ai fini della dispensa si sono riscontrate delle brevi interruzioni che hanno determinato, di fatto, l’esclusione dall’ottenimento della dispensa.
Pertanto, ha ritenuto più opportuno prevedere un corrispondente periodo complessivo di esperienza del RT, in luogo dell’aver ricoperto detto ruolo nel settore di attività oggetto di iscrizione continuativamente per i venti anni precedenti.
Modificando nuovamente l’art. 2, comma 5, della delibera n. 6/2017, quindi, ai fini della dispensa il legale rappresentante deve aver “ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (…) per almeno complessivi 16 anni”.
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