L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la circolare n. 2 del 1° agosto 2023, fornisce utili chiarimenti in merito al trasporto intermodale di rifiuti.
Nello specifico, sulla scorta di quanto già spiegato nel 2017 e nel 2022 in merito alla parte terminale del trasporto, illustra che anche la parte iniziale su strada può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio).
In tal caso, la circolare ricorda che il trasportatore rimane l’impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio; tuttavia, dovranno essere indicati nei documenti di trasporto le generalità e il numero di iscrizione all’Albo di entrambe le imprese che concorrono al trasporto.
Pertanto, i dati dell’impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere inseriti nel campo relativo alle annotazioni.
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