Il MASE è stato di recente interpellato da una società pugliese, produttrice - tra l’altro - di CSS EoW, ai sensi dell’art. 184-ter TUA e in conformità del DM 22/2013, debitamente autorizzata alle operazioni R3, R12 ed R13.
Nello specifico, nell’ambito della procedura di riesame AIA, era emersa la necessità di qualificare correttamente le operazioni di recupero, a fronte della nuova definizione di “recupero di materia” introdotta dal D.Lgs. 116/2020, in quanto quest’ultima parrebbe escludere la possibilità di ricondurre la produzione di CSS EoW ad attività R3.
Benché il Ministero riconosca che l’attuale elenco delle operazioni di recupero risulta non esaustivo, sostiene che la nuova definizione di “recupero di materia” non parrebbe escludere la possibilità di ricondurre la produzione di CSS EoW alle attività di R3.
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