Il MASE, con la risposta all’interpello del 28 giugno 2023, fornisce chiarimenti sulla gestione dei fanghi risultanti dalle operazioni di lavaggio e sedimentazione del materiale estratto dalle cave.
In merito alla normativa da applicare e alla possibilità di riutilizzare i fanghi anche al di fuori del sito di estrazione, il Ministero rimanda ad un precedente parere sull’ambito di applicazione del decreto legislativo 117/2008, dal quale risulta che è possibile effettuare la ricollocazione nei vuoti o nelle volumetrie prodotte dall’attività estrattiva di rifiuti di estrazione prodotti fuori dal sito, purché nel rispetto di specifiche condizioni.
Il Dicastero, poi, chiarisce che le operazioni di sedimentazione dei fanghi ottenuti anche con l’utilizzo di flocculante possono essere ricomprese nella più ampia definizione di trattamento di cui all’art. 3, comma 1, quando fa riferimento ai processi fisico-chimici effettuati sulla risorsa minerale o nell’ambito dei rifiuti di estrazione.
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